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D. 13/11/2002 n. 30
a) le prestazioni normali sono quelle di cui alla tabella B) e cioè quelle relative al progetto preliminare (relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale, schemi grafici, calcolo sommario della spesa), al progetto definitivo (relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, computo metrico estimativo, quadro economico), al progetto esecutivo (relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie (individuate in base all'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) di cui si compone l'opera o il lavoro, schema di contratto e capitolato speciale d'appalto), alla direzione dei lavori, alla contabilità, all'assistenza al collaudo - di competenza degli architetti, ingegneri geometri, periti edili, periti industriali, dottori in agraria - nonchè quelle relative alle indagini geologiche e relative relazioni, di competenza dei geologi
b) le prestazioni speciali sono quelle di cui agli aumenti percentuali delle aliquote della tabella B) per richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali, per speciali difficoltà progettuali e per lo sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale
c) le prestazioni accessorie sono quelle relative allo studio di prefattibilità ambientale, allo studio di impatto ambientale o allo studio di fattibilità ambientale, al piano di manutenzione, alle analisi e alle indagini tecniche speciali, alle indagini, preliminari e definitive, geotecniche, idrologiche, sismiche, agronomiche, biologiche, chimiche e le relative relazioni, alle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, alla predisposizione dei piani di sicurezza, ai rilievi planoaltimetrici, alle misurazioni, alle picchettazioni, ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo ed ai piani di esproprio. Le stesse disposizioni consentono anche di precisare che le prestazioni accessorie sono cosa diversa dai compensi a vacazione e dai rimborsi spe se di cui, per esempio, agli articoli 4 e 6 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti che l'ultimo periodo dell'art. 13 della medesima tariffa definisce compenso accessorio, e che possono essere liquidati al massimo in una cifra pari al 60% dell'onorario a percentuale. classi e categorie in funzione del grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse
b) per quanto riguarda la tariffa degli ingegneri ed architetti le classi individuano nove differenti tipi di interventi mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche degli interventi compresi nella classe
c) ogni classe individua, quindi, un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura
d) le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da a in poi)
e) il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe. Sulla base di queste indicazioni, emerge l'importanza della prescrizione regolamentare (art. 63, comma 1, lettera c), e art. 67, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che impone di indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò serve a prestabilire quale percentuale si applicherà, a gara ultimata ed a progetto redatto, per determinare il corrispettivo. La prescrizione è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti cui inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando. In questi casi è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi. Viene poi confermata la opportunità che gli incrementi delle aliquote a), b),
c), d), e), ed f) della tabella B) (lettere a) e b) dell'elencazione prima fatta) - a causa di quanto stabilito per i progetti dalla Legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - siano sempre previsti nei bandi di gara nella misura valutata discrezionalmente in rapporto alla complessità dell'intervento da progettare ma, come si specificherà in prosieguo, sottoposti a ribasso. La previsione di tali incrementi deve essere motivatamente giustificata dal responsabile del procedimento che deve anche provvedere a valutarne le misure entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali. Negli affidamenti fiduciari l'impiego degli anzidetti aumenti può peraltro aversi in casi limite in quanto, dati gli importi per cui essi sono effettuabili, non sono di regola configurabili e, pertanto, da risolvere, questioni tecniche rilevanti. Nei casi limite in cui si verifichi, invece, la ricorrenza di queste questioni è necessario che il responsabile del procedimento ne dia completa e motivata giustificazione che non può, ovviamente, consistere nella mera affermazione della rilevanza delle questioni, ma deve esternarsi con la indicazione della specifica natura delle stesse e dei problemi che presentano. Inoltre negli affidamenti fiduciari l'importo relativo al rimborso spese di cui alla lettera e) dell'elencazione prima fatta, non può coincidere con quello previsto come massimo, in quanto, mentre nelle gare esso è soggetto a ribasso, negli affidamenti fiduciari è concordato con l'affidatario e, pertanto, per logica conseguenza deve essere definito, mediante una determinazione, ovviamente, motivata, in un importo che tenga conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe. Va inoltre ricordato che è disposto (art. 17, comma 14-ter, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni) che nella fase transitoria (cioè prima della emanazione del nuovo Decreto di cui all'art. 17, comma 12-bis, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni) le aliquote della tabella B) riferite alle prestazioni normali sono
a) per il progetto preliminare quelle indicate con le lettere a) e b)
b) per il progetto definitivo quella indicata con la lettera c)
c) per il progetto esecutivo quelle indicate con le lettere d), e), ed f). Con riferimento alla suddetta disposizione va osservato che si ritiene che debba fare eccezione alla prescrizione delle tariffe professionali citata in precedenza (qualora i servizi interessino più di una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente) il caso dei servizi relativi alla redazione di un progetto integrale (art. 1, comma 1, lettera i), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e cioè relativo ad interventi appartenenti agli organismi edilizi (classe I, categorie a), b), c) e d) della elencazione di cui all'art. 14 della Legge n. 143/1949 e successive modificazioni) per i quali il corrispettivo relativo al progetto preliminare va bando di gara per le prestazioni speciali
c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni accessorie
d) alla riduzione del 20% prevista dalla Legge per prestazioni rese ad am ministrazioni e ad enti pubblici. Peraltro il ribasso offerto dai concorrenti, per evidenti ragioni di semplificazione procedurale, deve essere unico e valutato direttamente dai medesimi come media ponderale dei ribassi che intendono offrire sulle singole predette voci in base alle quali sarà a consuntivo determinato il corrispettivo. Di tale indicazione è opportuno fare specifico riferimento nei bandi di gara. In tal modo è garantito il rispetto dell'inderogabilità dei minimi tariffari (art. 17, commi 12-ter e 14-quarter della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni), in quanto il ribasso non riguarda la percentuale e le aliquote di cui alle tabelle A) e B) in base alle quali si determina il corrispettivo relativo alle prestazioni considerate normali e che costituisce come prima osservato il minimo inderogabile. Può anche considerarsi che vi è piena rispondenza tra le suddette disposizioni in materia di determinazione del corrispettivo dei servizi tecnici e una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (emessa il 19 febbraio 2002 nella causa n. C-35/99 in materia di tariffa degli avvocati) in cui si afferma che gli articoli 5 e 85 del trattato CE (divenuti articoli 10 CE e 81 CE nel nuovo testo del trattato) non ostano all'adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che introduca nel proprio ordinamento una tariffa che stabilisca minimi e massimi per gli onorari dei membri di un ordine professionale e ciò anche se l'introduzione è effettuata sulla base di quanto proposta da un organismo rappresentativo di una professione. Ne segue la legittimità una disposizione che, per la determinazione del compenso, preveda una contrattazione, diretta oppure in gara, fra il professionista ed il cliente nell'ambito di un minimo e di un massimo. Ciò è proprio quanto prevede l'ordinamento italiano: il corrispettivo per l'espletamento dei servizi tecnici deve essere compreso fra un minimo ed un massimo e deve essere determinato sulla base del ribasso offerto in gara dai concorrenti. Il minimo è stabilito in misura fissa dalla normativa ed il massimo è stabilito dalla stazione appaltante in misura inferiore o anche pari ad un valore limite, anch'esso stabilito dalla normativa. Se il legislatore ha dettato queste disposizioni, è perchè ha ritenuto di applicare anche in materia di affidamento dei servizi tecnici il principio della concorrenza, in applicazione della normativa comunitaria che considera l'attività professionale dei tecnici come esercizio di impresa. In base alle considerazioni esposte va configurata altresì la possibilità di indire le gare di appalto sulla base, oltre che del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche del criterio del prezzo più basso (ovvero del ribasso più alto) in quanto il ribasso offerto dai concorrenti, come prima osservato, non riguarderebbe le percentuali e le aliquote delle tabelle A) e
B) allegate alle tariffe professionali che sono fisse ed inderogabili, ma soltanto le prestazioni speciali (incrementi delle aliquote della tabella B)) ed i prezzi di mercato delle prestazioni accessorie (eventualmente determinati sulla base dell'abrogato Decreto 4 aprile 2001) ed il rimborso spese. Va considerato che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'impiego di tale criterio, nel caso si utilizzi la procedura del pubblico incanto, è quasi obbligatorio in quanto il numero dei concorrenti sarà probabilmente molto alto e ciò rende impossibile, sul piano tecnico-operativo, applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In un bando vento da progettare individuata o individuate sulla base dell'elencazione contenuta nell'art. 14 della Legge 2 marzo 1949, n. 143;
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